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Roma, 1 agosto 2012
Circolare n. 191/2012
Si
segnalano le disposizioni della Riforma Fornero che non rientrano nei tre filoni principali dei
contratti atipici, dei licenziamenti e degli ammortizzatori sociali.
Esodo di lavoratori anziani (art. 4, commi da
Dimissioni
in bianco (art. 4, commi da
Congedo di paternità (art. 4, commi da
Collocamento obbligatorio dei disabili
(art. 4, comma 27)
– E’ stata ampliata la base di computo dei lavoratori sulla quale calcolare la quota di riserva obbligatoria di
disabili da assumere includendo anche i rapporti di lavoro a tempo determinato di
qualsiasi durata (in precedenza erano esclusi quelli di durata inferiore a 9 mesi).
Regime contributivo della contrattazione di
secondo livello (art. 4, commi 28 e 29) – A partire dal 2012 diventa strutturale la
decontribuzione sui premi di risultato
(aziendali o territoriali) prevista dalla legge n.247/2007 in via sperimentale
per il triennio 2008/2010 e poi rinnovata anche per il 2011.
Responsabilità
solidale negli appalti (art. 4, comma 31) – E’ stato
alleggerito il regime della responsabilità solidale negli appalti (D.lgvo 276/2003) per gli aspetti retributivi e contributivi
attraverso il riconoscimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro della
possibilità di fissare metodi e procedure attraverso i quali l’appaltante possa
effettivamente esercitare sui comportamenti della ditta appaltatrice controlli
atti a verificare la correttezza delle procedure eseguite e conseguentemente liberarsi
della responsabilità solidale. Inoltre è stato
introdotto il principio secondo cui, in caso di contenzioso, il committente
deve essere convocato in giudizio unitamente all’appaltatore e agli eventuali
subappaltanti con la possibilità per il committente di eccepire, in caso di
condanna, la preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e dei subappaltatori.
Informazione e
consultazione dei lavoratori (art. 4, commi 62 e 63)
– Nonostante la normativa europea e nazionale abbiano già ampiamente disciplinato
la materia in questione, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più
decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei
lavoratori nell’impresa nel rispetto di alcuni principi tra cui
l’individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a
carico dell’impresa, il controllo sull’andamento o su determinate scelte di
gestione aziendali mediante la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori in
organi di sorveglianza e la partecipazione dei lavoratori agli utili o al
capitale dell’impresa.
Auto aziendali (art. 4, commi 72 e 73) - A partire dal 2013
i costi sostenuti dal datore di lavoro per la concessione in uso ai dipendenti
di auto aziendali saranno deducibili nella misura del 70% (attualmente 90%).
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Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.160/2012 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
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S.O. alla G.U. n. n. 153 del 3.7.2012 (fonte Guritel)
LEGGE 28 giugno 2012, n. 92
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in unaprospettiva di crescita. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: *****OMISSIS***** Art. 4 Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro 1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoroche impieghino mediamente piu' di quindici dipendenti e leorganizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livelloaziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo deilavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si impegni acorrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari altrattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti,ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimentodei requisiti minimi per il pensionamento. 2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbonoraggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia oanticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapportodi lavoro. 3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma 1, ildatore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS,accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria agaranzia della solvibilita' in relazione agli obblighi. 4. L 'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a seguito dellavalidazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in ordinealla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore dilavoro. 5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al comma 1 ildatore di lavoro e' obbligato a versare mensilmente all'INPS laprovvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. Inogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presentecomma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni. 6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a notificare unavviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senzal'avvenuto pagamento l'INPS procede alla escussione dellafideiussione. 7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con lemodalita' previste per il pagamento delle pensioni. L'Istituto
provvede contestualmente all'accredito della relativa contribuzionefigurativa. *****OMISSIS***** 16. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizionilegislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e dellapaternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e'
sostituito dal seguente: «4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta didimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo digravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi treanni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza delminore adottato o in affidamento, o, in caso di adozioneinternazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni dicui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizioispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche socialicompetente per territorio. A detta convalida e' sospensivamentecondizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro». 17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, delcitato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l'efficaciadelle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e dellarisoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionataalla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoroo il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero pressole sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulatidalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentativea livello nazionale. 18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l'efficaciadelle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e dellarisoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionataalla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o dellavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione dellacomunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cuiall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successivemodificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuateulteriori modalita' semplificate per accertare la veridicita' delladata e la autenticita' della manifestazione di volonta' dellalavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni o allarisoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo deisistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia dicomunicazioni obbligatorie. 19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non procedaalla convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione di cuial comma 18, il rapporto di lavoro si intende risolto, per ilverificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o illavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione,all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovveroall'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso daldatore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora noneffettui la revoca di cui al comma 21. 20. La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere allegatacopia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si consideravalidamente effettuata quando e' recapitata al domicilio dellalavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o adaltro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dallavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata alla lavoratriceo al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. 21. Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono sovrapporsicon il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore hafacolta' di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La
revoca puo' essere comunicata in forma scritta. Il contratto dilavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corsonormale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per ilperiodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazionelavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcundiritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazionedi ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse el'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quantoeventualmente percepito in forza di esse. 22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17 ovverodella sottoscrizione di cui al comma 18, il datore di lavoro nonprovveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore lacomunicazione contenente l'invito entro il termine di trenta giornidalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, ledimissioni si considerano definitivamente prive di effetto. 23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro cheabusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratoreal fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale delrapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 adeuro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono dicompetenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre1981, n. 689. 24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo una culturadi maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'internodella coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e dilavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015: a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dallanascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per unperiodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratoredipendente puo' astenersi per un ulteriore periodo di due giorni,anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzionein relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante aquest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giornigoduto in sostituzione della madre e' riconosciuta un'indennita'giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento dellaretribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo diastensione della madre e' riconosciuta un'indennita' pari al 100 percento della retribuzione. Il padre lavoratore e' tenuto a fornirepreventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro deigiorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorniprima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera,valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno deglianni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzionedell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di europer ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presentearticolo; b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalita'di cui al comma 25, e' disciplinata la possibilita' di concedere allamadre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternita',per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentaledi cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testounico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, lacorresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting,ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi perl'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datoredi lavoro. 25. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero dellavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministerodell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla datadi entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limitidelle risorse di cui al comma 26: a) i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo delle misuresperimentali di cui al comma 24; b) il numero e l'importo dei voucher di cui al comma 24, letterab), tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economicaequivalente del nucleo familiare di appartenenza. 26. Il decreto di cui al comma 25 provvede altresi' a determinare,per la misura sperimentale di cui al comma 24, lettera b), e perciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la quota di risorse del citatofondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, nel limite delle quali e' riconosciuto il beneficioprevisto dalla predetta misura sperimentale. 27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguentimodificazioni: a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo e' sostituito daiseguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggettidisabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tuttii lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimieffetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi dellapresente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, idirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, ilavoratori occupati con contratto di somministrazione pressol'utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita' da svolgersiall'estero per la durata di tale attivita', i soggetti impegnati inlavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decretolegislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, ilavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensidell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, esuccessive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusionipreviste dalle discipline di settore»; b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo e' inseritoil seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale deilavoratori e' considerato personale di cantiere anche quellodirettamente operante nei montaggi industriali o impiantistici enelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere»; c) all'articolo 5, dopo il comma 8-quater e' aggiunto ilseguente: «8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istitutodell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire ilrispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoroe delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cuiall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, daemanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agliesoneri, i criteri e le modalita' per la loro concessione e sonostabilite norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo»; d) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in viatelematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzioneterritoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cuiall'articolo 3, nonche' il ricorso agli esoneri, ai fini dellaattivazione degli eventuali accertamenti». 28. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della legge 24dicembre 2007, n. 247, sono soppresse le parole: «In viasperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010,» e, al comma 68,i periodi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «Adecorrere dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dallavoratore e dal datore di lavoro e' concesso secondo i criteri dicui al comma 67 e con la modalita' di cui al primo periodo delpresente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euroannui, gia' presenti nello stato di previsione del Ministero dellavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per ilfinanziamento di sgravi contributivi per incentivare lacontrattazione di secondo livello». Conseguentemente e' abrogato ilcomma 14 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183. 29. Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cuiall'articolo 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre2010, n. 220, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e'autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitolidello stato di previsione del medesimo Ministero gia' impegnate perle medesime finalita'. *****OMISSIS***** 31. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvodiversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscrittida associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratoricomparativamente piu' rappresentative del settore che possonoindividuare metodi e procedure di controllo e di verifica dellaregolarita' complessiva degli appalti,»;
b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti:«Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto ingiudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con glieventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore odatore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficiodella preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimoe degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta laresponsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione
esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committenteimprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussionedel patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Ilcommittente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione diregresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali». *****OMISSIS*****
62. Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme inmateria di informazione e consultazione dei lavoratori, nonche' dipartecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo e'delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, uno o piu' decreti legislativi finalizzati afavorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa,attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivoaziendale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione onegoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazionisindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dalcontratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati daldecreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento delladirettiva 2002/14/CE sull'informazione e consultazione deilavoratori; b) previsione di procedure di verifica dell'applicazione e degliesiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzionedi organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delleprerogative adeguate; c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunquemisti, dotati di competenze di controllo e partecipazione nellagestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e lasalute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazioneprofessionale, la promozione e l'attuazione di una situazioneeffettiva di pari opportunita', le forme di remunerazione collegateal risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle lorofamiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinentealla responsabilita' sociale dell'impresa; d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestioneaziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dailavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi disorveglianza; e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agliutili o al capitale dell'impresa e della partecipazione deilavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, conistituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alleinformazioni sull'andamento dei piani medesimi; f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di societa'per azioni o di societa' europea, a norma del regolamento (CE) n.2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupinocomplessivamente piu' di trecento lavoratori e nelle quali lo statutopreveda che l'amministrazione e il controllo sono esercitati da unconsiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, inconformita' agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del
codice civile, possa essere prevista la partecipazione dirappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza comemembri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e glistessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compresoil diritto di voto; g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendential possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti diopzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione difondazioni, di appositi enti in forma di societa' di investimento acapitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i qualiabbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo dellepartecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nelgoverno dell'impresa. 63. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 62 siapplicano le disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 dellalegge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili. Dai decretilegislativi di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 62non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma 62puo' essere adottato solo dopo che la legge di stabilita' relativa
all'esercizio in corso al momento della sua adozione avra' dispostole risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decretolegislativo stesso. *****OMISSIS*****
72. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte suiredditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento» ele parole: «nella suddetta misura del 40 per cento» sono sostituitedalle seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»; b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 percento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 percento». 73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dalperiodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entratain vigore della presente legge. Nella determinazione degli accontidovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume,quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbedeterminata applicando le disposizioni di cui al comma 72.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO